A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, c. 639 e seguenti Legge 147/2013.
La TARI sostituisce il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Genova per il 2013.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il servizio comprende spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 a oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 C.C.) non detenute o occupate in via esclusiva.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere ritirata allo Sportello AMIU oscaricata dal sito www.amiu.genova.it.
Per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) valgono anche come dichiarazione ai fini TARI e pertanto non devono essere presentate ulteriori dichiarazioni.
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo informativo TARI 2016 (aggiornamento del 22 giugno 2016)