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Le riduzioni e agevolazioni TARI sono disciplinate dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 e s.m.i., e possono essere concesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Alcune riduzioni sono applicate d’ufficio, altre necessitano di apposita istanza da parte dell’utente.

 

Per poter beneficiare delle riduzioni e/o agevolazioni previa istanza di parte, il richiedente deve presentare apposita richiesta corredata della documentazione o autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle stesse. Salvo diversa disposizione regolamentare, le riduzioni e agevolazioni decorrono dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell’istanza.

 

Attraverso lo sportello telematico polifunzionale, accessibile tramite SPID o CIE, al link https://smart.comune.genova.it/genova-digitale, è possibile accedere a tutta la modulistica TARI, compilarla direttamente online e inoltrarla all’ufficio competente. L’attestazione di avvenuta presentazione della pratica è inoltrata via mail al richiedente. Tutta la modulistica è richiamabile anche all'interno del Fascicolo del Cittadino dal link: https://www.fascicolodelcittadino.it/

 

Per le agevolazioni concesse su richiesta di parte, la modulistica è reperibile anche sui siti www.amiu.genova.it  e www.comune.genova.it e deve essere inoltrate, debitamente compilata, sottoscritta a e corredata di documento di identità del firmatario ad AMIU GENOVA SPA all’indirizzo mail tari@amiu.genova.it  PEC amiu@pec.amiu.genova.it.  

 

Con la delibera che determina l’applicazione delle tariffe TARI possono essere fissate ulteriori forme di agevolazione.

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Riduzione della tariffa per le cantine (art. 14 Regolamento per l’applicazione della TARI)

Le cantine sono ricomprese nelle utenze domestiche e sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa prevista per due componenti. La parte variabile della tariffa è ridotta del 100%.

Riduzione per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano all’estero (art. 19, comma 1, Regolamento per la disciplina della TARI)

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, a condizione che nessun altro soggetto dimori o sia residente nello stesso immobile e che la permanenza all’estero sia attestata da elementi oggettivi (es. iscrizione AIRE, contratto di lavoro, iscrizione università estere, ecc.) si applica la riduzione del 30% della tariffa.

  • L’istanza va presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Riduzione pensionati iscritti AIRE (art. 19, comma 5 e 5 bis, Regolamento per la disciplina della TARI)

Per la sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione della TARI pari a due terzi.

  • L’istanza va presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Riduzione per la distanza dal cassonetto (art. 19, comma 3, Regolamento per la disciplina della TARI)

In relazione alla distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, la TARI è dovuta nella misura sotto indicata:

 

RIDUZIONE         DISTANZA                         

70%                       da 251 a 1000 metri

80%                       da 1001 a 3000 metri

90%                       oltre 3000 metri

 

  • L’istanza va presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Riduzione per compostaggio domestico (art. 20, comma 2, Regolamento per la disciplina della TARI – Deliberazione delle tariffe per l’anno 2021 n. 68 del 28 giugno 2021)

Per l’anno 2023, è riconosciuta una riduzione ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune di Genova, che effettuano il compostaggio domestico sulla base di criteri stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28 giugno 2021 come segue:

Per giardini o terrazzi piantumati di superficie non inferiore a 15 m2, di pertinenza dell’immobile o in godimento al richiedente:

• Riduzione di Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante;
• Riduzione di Euro 15,00 per le altre utenze.

OPPURE

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

• 5 punti, da utilizzare entro l’anno, per la riduzione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i 10 punti attraverso conferimento alle isole ecologiche).

 

La riduzione è revocata d’ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l’utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

L’autocertificazione del compostaggio va presentata di norma entro il mese di ottobre e ha validità 3 anni.

 

Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico (art. 21 Regolamento per la disciplina della TARI)

E’ prevista un’agevolazione totale o parziale per i soggetti che versino in condizione di grave disagio economico e che posseggano i seguenti requisiti:

la somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti (sia persone singole, sia riunite in uno o più nuclei familiari) non deve essere superiore al limite di 15.000,00 euro;

il richiedente o uno dei coresidenti deve essere assistito in modo permanente dal Comune;

non essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di residenza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.

  • L’istanza, per l’anno 2023, va presentata dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio 2023 (termine prorogato al 30 giugno per l'anno in corso) e inviata a: COMUNE DI GENOVA – ENTRATE TRIBUTARIE – UFFICIO TARI all’indirizzo mail: tari@comune.genova.it PEC comunegenova@postemailcertificata.it.

Avvio al riciclo (art. 18 Regolamento per la disciplina della TARI)

Per le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani e simili presso soggetti terzi, verrà applicata, a consuntivo, una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti. Questa riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio non assimilati.

  • L’istanza va presentata entro il 28 febbraio 2024 su mod. 2200, e deve essere corredata della specifica attestazione rilasciata dall’impresa abilitata che ha effettuato l’attività di recupero nell’anno 2023, oppure di apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati al riciclo nel corso del 2023 e il soggetto che ha effettuato il riciclo.

 

Cessione di beni alimentari (art. 18bis Regolamento per la disciplina della TARI)

La cessione di beni alimentari è prevista solo per le utenze non domestiche che, nell’ambito della loro attività (produzione, somministrazione…), hanno delle eccedenze che intendono donare attraverso associazioni riconosciute. Il modulo è reperibile sul sito di AMIU e va presentato corredato della relativa documentazione comprovante il quantitativo di cibo ceduto con l’attestazione di ricevimento da parte delle associazioni. La riduzione va dal 5% al 30% in base alla quantità di cibo ceduta.

  • L’istanza va presentata entro il 28 febbraio 2024 per le donazioni effettuate nel 2023

 

Avvio al recupero (Art.18 ter Regolamento per la disciplina della TARI)

Per le utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. La scelta di non conferire al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti vincola le utenze non domestiche per un periodo non inferiore a cinque anni.

  • La scelta di ricorrere al mercato va comunicata al Comune compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione comprovante il contratto con i soggetti che avviano al recupero tutti i rifiuti prodotti entro il termine del 30 giugno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • Entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di competenza, i soggetti che hanno optato per l’uscita dal servizio pubblico devono inviare la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente esclusivamente a mezzo PEC.

 

NOTA BENE: le riduzioni di cui agli artt. 18, 18bis e 18 ter sono alternative tra di loro

 

Riduzione per le utenze di uso stagionale (art. 19, comma 2, Regolamento per la disciplina della TARI)

Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o risultante da situazioni di fatto e a condizione che l’occupazione sia inferiore a 183 gg., la tariffa complessiva è ridotta del 30%.

  • L’istanza va presentata entro 60 giorni dall’evento

 

Riduzione per la distanza dal cassonetto (art. 19, comma 3, Regolamento per la disciplina della TARI)

In relazione alla distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, la TARI è dovuta nella misura sotto indicata:

 

RIDUZIONE      DISTANZA                         

70%                    da 251 a 1000 metri

80%                    da 1001 a 3000 metri

90%                    oltre 3000 metri

 

  • L’istanza va presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Riduzione per le attività agricole e florovivaistiche che praticano compostaggio aerobico individuale (art. 19, comma 6, Regolamento per la disciplina della TARI)

E’ prevista una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa a favore delle attività agricole e florovivaistiche che praticano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. L’utente deve presentare un’istanza, comprovante il possesso, l’installazione e l’utilizzo delle attrezzature per il compostaggio aerobico e, successivamente, una dichiarazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività di compostaggio nel corso dell’anno entro il 28 febbraio di ogni anno.

  • La dichiarazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività di compostaggio nel corso del 2023, va presentata entro il 28 febbraio 2023.

Servizi Online

Comunicazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica interessata
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Comunicazione di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio
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Domanda di reintegro nel servizio pubblico di raccolta
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Ultimo aggiornamento: 11/07/2023