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L'imposta municipale propria (IMU) è  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020)

PAGAMENTO ACCONTO IMU 2021

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2021 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.

Entro il 16 giugno 2021 è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2021.

PAGAMENTO SALDO IMU 2021

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote n. 54 del 29.09.2020. 

APERTURA NUOVO SPORTELLO VIRTUALE UFFICIO IMU

Dal 1° Aprile sarà possibile contattare l’Ufficio IMU di Via Cantore 3 anche tramite il NUOVO SPORTELLO VIRTUALE.

Nel quadro della emergenza sanitaria da Covid- 19, per facilitare l’utenza nel contatto con gli uffici pubblici, evitando l’accesso fisico alla sede, viene proposta la possibilità di ottenere un appuntamento in video con l’operatore.

Tale modalità, istituita per rendere l’interazione con la cittadinanza il più simile possibile all’accesso diretto agli uffici, consentirà di ottenere informazioni generali sull’imposta e condividere on line documenti e modulistica.

Cosa

Sarà possibile avere più rapidamente supporto informativo su:

  • la propria situazione IMU; la tipologia di documentazione da presentare ai fini delle agevolazioni IMU (ad es. i contratti di locazione a canone concordato con relativa attestazione di rispondenza);
  • la decorrenza della rendita catastale a seguito di variazione;
  • la compilazione della documentazione da presentare all’Ufficio (ad es. la dichiarazione IMU),
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di una determinata aliquota agevolata, l’istanza di rimborso).

Come

Lo sportello virtuale consentirà agli utenti di collegarsi con un operatore dell’Ufficio IMU tramite videochiamata nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo appuntamento da prenotarsi al numero telefonico 0105575584 - tasto 6 - o sull’AGENDA APPUNTAMENTI presente sul sito, nei Servizi on line dell’ Area tematica “Tasse e tributi”.

Per l’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate le aliquote per l’Imposta Municipale approvate lo scorso anno con la delibera di approvazione delle aliquote n. 54 del 29/09/2020:

aliquota 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

aliquota 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

aliquota 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all’Ufficio IMU del Comune, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,58% per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

aliquota 0,71% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

aliquota 0,78% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% ai sensi dell’art.1, comma 760 della L. 160/2019 ) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all’accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all’Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato e dell’attestazione previstadall’art.1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 (Min. Infrastrutture e Trasporti) attestante la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio IMU del Comune.

aliquota 0,76% Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell’avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell’art. 1 comma 746 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.L’aliquota si applica a far data dall’inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell’art. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,84% Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.

aliquota 0,84% Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell’anno 2020 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti:

  • i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
  • i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell’edificio, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell’edificio, interventi di bonifica dall’amianto, interventi atti all’eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture;
  • i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,84% per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell’art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L’aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L’aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della Start–up innovativa nell’apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,84% per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all’art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L’aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, agli immobili posseduti dalla “PMI innovativa”, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,84% per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell’anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l’aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta. aliquota 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,96% per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,96% per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 1,01% per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 1,06% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25%in base all’art. 1,comma 760 della L. 160/2019) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98).

aliquota 1,06% (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Detrazione per abitazione principale

In base all’art.1, comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:

  • alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della legge 160/2019;
  • alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

Detrazione D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

Ai sensi dall’art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m. si stabilisce, per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 100, degli oneri, assunti dal soggetto passivo a proprio carico, di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1dall’art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell’anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’ammontare degli oneri assunti ed il patto in cui gli stessi rientrano. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

  1. alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;
  3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  4. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Detrazione per abitazione principale

In base al comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:

  1. alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della  legge 160/2019;
  2. alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

E’ confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova;  il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Genova l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.

Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Genova, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione IMU sono riportate sul sito istituzionale www.comune.genova.it nell’area tematica “Tasse e tributi” – Sezione IMU -  Dichiarazione di variazione.

Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).

Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la riduzione del 25%, ma sempre l’aliquota ordinaria.

In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma  si applica l’aliquota ordinaria.

Per i contratti di locazione a canone concordato stipulati dal 01.01.2018 occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo per il territorio del Comune di Genova firmato dalle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori e depositato in Comune il 28.12.2017, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.

In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l'assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Per avere diritto alle agevolazioni dalla data di inizio del contratto occorre consegnare la copia del contratto registrato e vidimato da una delle associazioni, o corredato dell’attestato di rispondenza, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione.

Per i contratti stipulati entro il 31/12/2017 non è necessaria l’attestazione di rispondenza.

La documentazione che attesti l’eventuale proroga deve essere presentata, entro i soliti 30 giorni dalla registrazione, solo per i contratti transitori.

I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proproetà collettiva indivisibile e inusucapibile.

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.

La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

"Il comma 48 della legge di Bilancio 2021 ha stabilito che a partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà. L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo,inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti."

Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico direttamente in favore di Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE (codice BIC UNCRITMM), utilizzando il codice IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807.

La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate

La legge di Bilancio 2021, all'art. 1, comma 599 prevede l'esenzione dalla prima rata IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

L'esenzione del decreto sostegni

L'articolo 6-sexies del Dl 41/2021, introdotto dalla legge 69/2021, ha disposto l'esenzione dalla prima rata dell'Imu degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto, di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo Dl 41/2021. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. L'articolo 1 del decreto riserva specifici contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario.

Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

Dall'art. 4 ter, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è stata disposta l'esenzione dall'IMU 2021:

  1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021, e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:

il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Calcolo dell’imposta per i fabbricati

La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)

55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista.
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione

Calcolo dell’imposta per i terreni

La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.

Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.

Il versamento dell’ IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato con modello F24, per l'acconto entro il 16 giugno2021, per il saldo entro il 16 dicembre 2021, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)

3914 IMU per i terreni

3916 IMU per le aree fabbricabili

3918 IMU per gli altri fabbricati

3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

3939 IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Si ricorda che il versamento dell’IMU 2021 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Genova è D969
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.

Nel Regolamento IMU è stata prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

A tal fine è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dalla Sezione “IMU” – “Modulistica” sul sito istituzionale www.comune.genova.it

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024