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PAGAMENTO ACCONTO TASI 2015

In sede di acconto 2015 il versamento di TASI era da effettuarsi nella misura pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno 2014.
PAGAMENTO SALDO TASI 2015
Il versamento della seconda rata TASI per l’anno 2015 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015 sulla base delle aliquote  e delle detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 31 del 09.07.2015, di seguito riportate, in misura pari al restante 50 per cento dell'imposta dovuta annualmente.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

ALIQUOTE 2015 DEL COMUNE DI GENOVA:

  • aliquota dello 0,33 per cento: abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative pertinenze, a essa assimilate ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’ articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • aliquota dello 0,10 per cento:immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • aliquota dello 0,10 per cento: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
  • aliquota dello 0 per cento:per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica

DETRAZIONI DALL’IMPOSTA

DETRAZIONI STANDARD 2015

  • 114 euro per gli immobili con rendita sino a euro 500 euro
  • 80 euro per gli immobili con rendita superiore a 500 fino a 700 euro
  • 50 euro per gli immobili con rendita superiore a 700 fino a 900 euro
  • 50 euro per immobili con rendita superiore a 900 euro solo nel caso in cui il possessore dell’immobile abbia un ISEE inferiore a euro15.000

ULTERIORE DETRAZIONE 2015 PER FAMIGLIE

  • 25 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con rendita sino a 500 €
  • 20 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con rendita superiore a 500 fino a 700 €
  • 15 euro per ogni figlio convivente , fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con rendita superiore a 700 fino a 900 €
  • 15 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per immobili con rendita superiore a 900 € solo nel caso in cui il possessore dell’immobile abbia un ISEE inferiore a € 15.000

DETRAZIONI PER RENDITE SUPERIORI AD EURO 900

Il contribuente che intende usufruire delle detrazioni spettanti alle rendite catastali superiori a 900 € dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, rilasciata ai sensi del D.P.C.M 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità.

Chi deve pagare

Per il 2015 nel Comune di Genova TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale sulle tipologie di immobili di seguito riportate:

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

Nel Comune di Genova l’imposta si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’IMU.

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

La TASI si applica anche agli immobili assimilati all’abitazione principale per legge e per regolamento

Sono assimilati all’abitazione principale per legge:

  • l’abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».
  • l'unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In questo caso si applica la Tasi in misura ridotta di due terzi.
    Sono assimilati all’abitazione principale per Regolamento:
  • l'unità  immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 € del nucleo familiare del comodatario, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità.

ALTRI CASI DI APPLICAZIONE DELLA TASI 2015 NEL COMUNE DI GENOVA

  • Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

NOTA BENE: Per l’anno 2015 la TASI non deve essere pagata sugli immobili a disposizione, sugli immobili locati (né dal proprietario, né dall’inquilino), sui negozi, in generale su tutti gli immobili sui quali si applica l’IMU.

Quanto e quando si paga:

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.
La TASI può essere pagata in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure versando una rata in acconto entro il 16 giugno 2015, in misura pari al 50 per cento dell’imposta annua dovuta, e la restante parte a saldo entro il 16 dicembre 2015.

Come effettuare il pagamento:

Il versamento della TASI per l’anno 2015 deve essere effettuato con modello F24 entro le scadenze indicate al paragrafo precedente utilizzando i seguenti i codici tributo:

  • “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
  • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
  • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Genova è D969.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

  • nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; per il Comune di Genova il codice è D969
  • nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento
  • nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
  • nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle
  • nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
  • nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cuil’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Il modello F24 è disponibile in uffici postali, sportelli bancari o online sul sito Agenzia delle Entrate.
Il pagamento del modello F24 può essere effettuato presso:

  • uffici postali
  • banche
  • online
Ultimo aggiornamento: 24/02/2023