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A decorrere dall'anno 2020 la TASI è stata abolita, ai sensi dell'art. 738 della Legge 160 del 27.12.2019

Il versamento della rata di acconto per TASI 2019 è da effettuarsi entro il 17 giugno 2019, in misura pari al 50 per cento dell’imposta dovuta annualmente.

Entro il 17 giugno 2019 è anche possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento dell’imposta complessivamente dovuta.

I contribuenti che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento dovuto in acconto possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali entro il 31 dicembre 2020.

Il versamento della seconda rata per TASI 2019 è da effettuarsi entro il 16 dicembre 2019, in misura pari al restante 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 03 del 22.01.2019.

I contribuenti che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento dovuto a saldo possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali entro il 31 dicembre 2020.

Per l’anno d’imposta 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2019, sono state confermate le seguenti aliquote:

·   Aliquota dello 0,10 per cento

Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

·   Aliquota dello 0,10 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

·   Aliquota dello 0 per cento

Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

 

Quindi anche per l’anno d’imposta 2019 non sono soggetti a TASI l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché gli immobili ad essa assimilati, come disposto dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continua ad applicarsi l’IMU.

Inoltre, nel Comune di Genova non sono soggetti a TASI tutti gli immobili sui quali si applica l’IMU come, ad esempio, gli immobili a disposizione, gli immobili locati, gli immobili concessi in comodato, i negozi, i terreni, le aree fabbricabili.

Modalità di calcolo

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista

Modalità del versamento

Il versamento della TASI 2019 deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.
  • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Genova è D969.

Il modello F24 è disponibile presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso:

  • uffici postali
  • banche
  • on-line.

Nei Regolamenti IMU e TASI è stata prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri o dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

A tal fine è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Genova, nell’area tematica “tasse e tributi” - Sezione “TASI” - “Modulistica”.

Ultimo aggiornamento: 25/05/2022