Ambiente L'uomo e gli animali esotici

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La legge regionale n. 23 del 22 marzo 2000 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) considera animali d’affezione gli animali, conviventi con l’uomo, individuati dalla legge n. 281 del  14 agosto 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) e dai trattati internazionali recepiti dalla legge italiana.

Il riconoscimento della natura di animale d’affezione anche ad animali diversi da quelli che tradizionalmente sono considerati da compagnia, per estenderla agli animali inclusi nei trattati internazionali cui è stata data applicazione nel territorio nazionale e che convivano con l’uomo, introduce un rilevante aspetto di tutela in relazione al fenomeno in continua crescita della detenzione in ambiente domestico di esemplari di specie esotiche in pericolo di estinzione nei paesi di origine.

La Legge Regionale n. 23/2000 individua le misure dirette alla tutela del patrimonio faunistico presente nel territorio e alla promozione di un corretto rapporto uomo/animali nei centri urbani, fornendo le indicazioni per sviluppare un atteggiamento responsabile dell’uomo verso gli animali attraverso l’orientamento dei comportamenti individuali e collettivi nella gestione delle risorse animali nella direzione di una maggiore attenzione alle loro condizioni di vita.

Tali interventi, diretti a garantire forme di convivenza con gli animali rispettose delle condizioni sanitarie ed ambientali e delle loro esigenze, si fondano sulla premessa di prendere in considerazione la capacità degli animali di soffrire e di provare piacere come caratteristica alla quale connettere la difesa di parametri minimi di benessere.

Inoltre, la presenza di animali esotici mantenuti in cattività in ambiente urbano richiede l’adozione di precauzioni di carattere sanitario per i possibili comportamenti aggressivi o pericolosi che l’animale può adottare come risposta a condizioni di vita inadatte alle proprie caratteristiche naturali e per il rischio di trasmettere all’uomo o ad altri animali malattie od infezioni dannose per la salute. 

L’istituzione dell’obbligo per i commercianti di animali di provvedere alla regolare compilazione di un registro di carico e scarico e di vendere solo animali accompagnati da certificazione rilasciata dal servizio veterinario dell’A.S.L., o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa A.S.L., attestante le condizioni di buona salute degli animali in vendita.

Gli interventi delineati si inseriscono all’interno di un più ampio orientamento della normativa comunitaria e nazionale diretto a garantire agli animali condizioni di corretta sopravvivenza in considerazione del loro valore intrinseco in quanto componenti della comunità biotica, intesa come complesso di tutti gli esseri viventi e dei loro habitat la cui integrità e bellezza devono essere preservati dalla collettività.

Gli animali sottratti al loro ambiente di vita naturale e forzati a vivere in cattività manifestano forme di decadimento genetico rilevabile da determinate alterazioni della struttura fisica e dai mutamenti del comportamento.

La normativa internazionale per la protezione delle specie minacciate di estinzione nasce dall’esigenza di prendersi cura del patrimonio animale, garantendo ad ogni specie un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

Si segnalano, in particolare, i seguenti provvedimenti:
  • Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 nota come C.I.T.E.S. - Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975 n. 874: si pone l’obiettivo di realizzare la conservazione ed incremento delle popolazioni elencate delle specie animali e vegetali in via di estinzione, attraverso uno sviluppo sostenibile da realizzare mediante la disciplina ed il controllo del loro commercio. Le specie tutelate sono suddivise in elenchi in base al grado ed al pericolo di estinzione
  • L. 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni (legge n. 59/93), di disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione di Washington e del commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica. Sulla base dell’art. 6 di tale legge, l’Autorità Scientifica  per l’attuazione della C.I.T.E.S., istituita a livello nazionale presso il Ministero dell’Ambiente, ha stabilito i parametri minimi per la corretta sopravvivenza e mantenimento nei circhi e mostre viaggianti di esemplari vivi di mammiferi provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica
  • L. 9 dicembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che, all'art. 4, ha sostituito il primo periodo del comma 6 dell' art. 6 della L. 150/92, prevedendo che l'esenzione dal divieto di detenzione e dall'obbligo di denuncia alla Prefettura di esemplari vivi di mammiferi provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, operi nei confronti di:
  1. giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari e delfinari dichiarati idonei dall' Autorità Scientifica C.I.T.E.S. istituita presso il Ministero dell' Ambiente
  2. circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute ed incolumità pubblica
  • D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione". Tale provvedimento ha imposto l'obbligo di denuncia alla Prefettura entro il 2 gennaio 1997 degli animali considerati potenzialmente pericolosi per ragioni di aggressività della specie o per motivi sanitari, in quanto possibili vettori di nuove zoonosi. Dopo tale data il detentore a qualunque titolo non può più venderli, cederli o alienarli, se non indirizzandoli a Centri autorizzati, su parere del Corpo Forestale dello Stato
  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” e successive modifiche ed integrazioni (decreto legislativo n. 388/98) riporta in allegato, per ciascuna specie, le disposizioni da osservare per il trasporto di animali nel territorio
  • normativa ANIMO, (G.U.L. n. 261 del 23 settembre 1997, e G.U.L. n. 113 del 7 maggio 1996), recentemente avviata in Italia, costituisce una rete informatizzata distribuita sul territorio dell'Unione europea per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi allo spostamento di animali nella Comunità Europea. L'unità centrale europea, situata a Dublino, riceve i messaggi inviati dalle Unità Veterinarie locali, corrispondenti ai singoli distretti sanitari (le A.S.L. per l'Italia) e dai Posti di Ispezione Frontalieri, provvedendo a registrarli ed a smistarli alle Unità centrali dei singoli Stati membri (in Italia il Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria presso il Ministero della Sanità). Attraverso la segnalazione dei spostamenti intracomunitari degli animali vivi è possibile realizzare un controllo incrociato fra le informazioni fornite in rete direttamente dal Medico Veterinario ufficiale che ha rilasciato il certificato sanitario o documento di scorta e la partita di animali in arrivo. In relazione al controllo del benessere animale durante il trasporto le direttive comunitarie stabiliscono la notifica mediante il sistema ANIMO dell'esistenza del ruolino di marcia, l'interruzione del viaggio, la stabulazione e le cure appropriate praticate agli animali durante il trasporto.
I provvedimenti segnalati costituiscono i principali strumenti atti a garantire agli animali forme di mantenimento compatibili con le loro esigenze e promuovere l’adozione di misure adeguate al contenimento del fenomeno dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie animali determinato dal loro sfruttamento commerciale e dalla distruzione degli ambienti naturali  nei quali vivono.
Ultimo aggiornamento: 25/07/2014