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Sono compresi nella tutela della Legge regionale 27 aprile 1990, n. 25  “Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici” gli animali inclusi nei Regolamenti di applicazione nella Comunità Europea della Convenzione di Washington nota come C.I.T.E.S. - Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione) ed in particolare il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” e successive modifiche.

La protezione di specie della fauna selvatica è realizzata attraverso il controllo del loro commercio. A tale scopo le specie soggette a regolamentazione sono incluse in quattro elenchi per i quali sono stabiliti differenti livelli di protezione in relazione al rischio di estinzione della specie.

In particolare tali elenchi vengono distinti come nei seguenti allegati:
  • A - comprende le specie soggette a divieto di commercio, per le quali può essere ammessa l’importazione e l’esportazione in circostanze eccezionali per scopi non commerciali
  • B - include sia gli animali il cui commercio è sottoposto a controllo ed è consentito previo rilascio di certificati e licenze che ne attestino la legale provenienza allo scopo di evitare uno sfruttamento eccessivo delle popolazioni naturali in quanto il volume di scambi cui sono sottoposti potrebbe risultare incompatibile con la loro sopravvivenza, sia gli animali appartenenti a specie che possono costituire una minaccia per l’ecologia di alcune specie selvatiche indigene europee. Tale allegato comprende anche gli animali dell’allegato A nati in cattività in allevamenti autorizzati dalla Commissione Scientifica C.I.T.E.S. istituita presso il Ministero dell’Ambiente
  • C - comprende gli animali la cui esportazione è regolamentata a fini naturalistici dai singoli Stati che ne consentano l’esportazione previa concessione e permesso, ovvero appartenenti a specie comprese nell’allegato II della Convenzione di Washington con riserva da parte di alcuni tra gli Stati Membri
  • D - comprende le specie per le quali la vigilanza sullo stato di conservazione è garantita dalla notifica d’importazione. 
La L.R. n. 25/90 regolamenta la detenzione, l’allevamento ed il commercio degli animali esotici esclusi gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi ed individua le specie di uccelli in un apposito elenco di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2930 del 28/06/90.

A livello nazionale l’Organo di Gestione della C.I.T.E.S. è il Ministero dell’Ambiente, che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per la sua applicazione e della Commissione Scientifica C.I.T.E.S. presso il Ministero dell’Ambiente per l’emissione di pareri vincolanti.

Il Corpo Forestale dello Stato ha istituito presso tutte le Dogane abilitate i Nuclei Operativi CITES (N.O.C.) per il rilascio delle notifiche d’importazione e per i controlli documentali e merceologici riferiti non solo agli esemplari viventi ma anche a quelli morti ed ad ogni loro parte, prodotto e derivato, ed almeno presso ogni capoluogo regionale gli Uffici Certificazione C.I.T.E.S. per il rilascio delle licenze d’importazione ed esportazione per fini non commerciali, dei certificati di ri/esportazione, dei certificati di esenzione e per i controlli sul territorio nazionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (settore commercio internazionale) è l’Autorità Amministrativa competente in materia di rilascio delle licenze d’importazione ed esportazione a fini commerciali.
Ultimo aggiornamento: 02/04/2014