Commercio Medie strutture di vendita (alimentari e non)

Contenuto

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Rientrano fra le Medie Strutture di Vendita le attività di commercio al dettaglio in sede fissa per una superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.

Ai sensi del D.P.R. 160/2010 le pratiche dovranno essere inoltrate tramite il Portale di Impresainungiorno.gov.it.

Gli uffici rispondono al numero unico 010 10 10 il martedì e il giovedì dalle 11 alle 12. Dal menù guida selezionare il tasto 7 "altri servizi" e successivamente il tasto 2 "commercio".

 

E' possibile consultare la Normativa generale di riferimento.

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, anche se preconfezionati, deve essere presentata Notifica Sanitaria ad ASL ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo CE n. 852/2004 tramite il portale di Impresainungiorno.gov.it.

La notifica sanitaria può essere presentata contestualmente alla SCIA/ISTANZA di Media Struttura di Vendita.

Per ulteriori informazioni e tariffari consultare la sezione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Contatti di ASL3.

In caso di attività economica collocata in Zona Tutelata (Centro Storico, San Teodoro e Sampierdarena) ai sensi delle intese tra Regione Liguria e Comune di Genova (zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico - art. 1, comme 4 d, Lgs. 222/2016 per l'isediamento di attività commerciali) si prega di verificare la Normativa specifica di riferimento per le Zone Tutelate.

E' possibile verificare la perimetrazione delle Zone Tutelate tramite la consultazione del Geoportale del Comune di Genova.

Ai sensi della normativa sull’inquinamento Acustico, qualora la segnalazione/istanza necessitasse di nulla osta acustico, dovrà essere effettuata contestuale comunicazione tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

In caso di vendita di prodotti alcolici (di qualsiasi gradazione) dovrà essere effettuata contestuale comunicazione all'Agenzia delle Dogane tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare sarà necessario essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.

Allegati
Ultimo aggiornamento: 16/06/2022