Per l’assegnazione delle posizioni dirigenziali il Comune di Genova procede ai sensi degli artt. 36 c. 4 e dell’art. 37 c. 1, Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi.
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione comunale o a soggetti esterni con contratto a tempo determinato.
Nel primo caso, l'Amministrazione rende conoscibili anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e i tipi di posizioni dirigenziali che intende coprire con titolare e le caratteristiche richieste; acquisisce le manifestazioni di interesse dei dirigenti interessati e le valuta, fermo restando il carattere fiduciario dell’incarico e l’obbligo del dirigente di assumere l’incarico assegnato.
Non si fa luogo alla pubblicazione dell’avviso relativamente a determinati casi disciplinati dal Regolamento, tra cui, per le loro peculiarità, le posizioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Capo di Gabinetto del Sindaco e Vice Segretario Generale.
Gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, a copertura di posti in dotazione organica, possono essere assegnati a soggetti esterni all’Amministrazione, o a dipendenti dell’Ente in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, previa selezione mediante specifico avviso pubblico che preveda l’acquisizione di curricula ed eventuale colloquio.
Ai sensi degli art. 108, c. 1, D.Lgs 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dell’art. 86, c. 1 dello Statuto Comunale il Sindaco, inoltre, previa deliberazione della Giunta comunale che ne fissa la retribuzione, può nominare un direttore generale di propria fiducia, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento (in particolare, art. 22).
L’unica posizione dirigenziale individuata in modo discrezionale e assegnata a soggetto esterno alla Civica Amministrazione è quella di Direttore Generale.
Dati pubblicati
Per ogni Dirigente è possibile visualizzare l’atto di conferimento, il curriculum vitae, la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, le eventuali cariche presso enti pubblici e privati e gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, la retribuzione annua lorda, gli importi per eventuali viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, commi 1 (lettere a, b, c, d ed e) e 1 ter del D.Lgs. n. 33/2013. Per quanto concerne la pubblicazione della dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23.1.2019,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. n.33/2013,”… nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 …”.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 586 del 26.6.2019, ha tuttavia disposto che, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche non statali, la norma si deve applicare ai “… titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale”, con posizioni equivalenti a quelle di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, demandando ad un apposito atto organizzativo dell’Amministrazione l’individuazione delle posizioni dirigenziali equivalente a quelle di cui alla norma qui sopra menzionata e in come tali soggette all’obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi proprie nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’A.N.A.C. nella citata delibera, Il Comune di Genova ha integrato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , individuando all’art. 34 bis le posizioni dirigenti equivalenti a quelle di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, per i quali sono pubblicati anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.