Amministrazione Trasparente Provvedimenti adottati dall'Anac ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

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Con deliberazione n. 26 del 25/2/2016 (vedi allegato) è stata data applicazione all’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 39/2013. Quest’ultima norma, al comma 1, stabilisce che i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli siano responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, specificando che sono esenti da responsabilità i componenti assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. Il comma 2 dispone che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possano, per la durata di tre mesi, conferire gli incarichi di loro competenza. Il comma 3, infine, prevede l’obbligo, per Regioni, Province e Comuni, di individuare le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possano procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari, disciplinandone le procedure.

Il Comune di Genova ha dato attuazione al disposto di cui al comma 3 del predetto art. 18 del D. Lgs. 39/2013, individuando una specifica disciplina collocata nella parte terza del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, appositamente aggiornato.

 

Al momento non sono stati adottati provvedimenti da parte dell’ANAC (e conseguenti atti di aggiornamento).

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Ultimo aggiornamento: 27/05/2022