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Modalità per esercitare il diritto di accesso civico.

FAQ

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.

Se l’accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l’istanza deve essere presentata utilizzando il Modello 1 “Richiesta di accesso civico" (vai al form online) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Segretario Generale del Comune.

Negli altri casi, l’istanza di accesso civico, completa di firma digitale direttamente sul file o con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura in questo caso di allegare copia di un documento di identità, va indirizzata, utilizzando il Modello 2 “Richiesta di accesso generalizzato” (vedi allegati a fondo pagina in formato pdf o in formato editabile):

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) è necessario che il Comune ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, il Comune provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

l procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, il Comune provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo.
I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
Il Comune è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.

La disciplina in materia prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In alternativa il richiedente può presentare ricorso al difensore civico regionale.
In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune.
È previsto che il difensore civico regionale si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che, se lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento, ne informi il richiedente e lo comunichi al Comune.
Se il Comune non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico regionale nel caso di ricorso solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

La normativa prevede che si può impugnare la decisione del Comune o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il diritto di accesso civico si differenzia dal diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., per il quale si richiede una motivazione e che può essere esercitato  dai  soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento su cui è richiesto l’accesso.

Per il modulo di accesso agli atti clicca qui>

Per la richiesta di documenti amministrativi demografici clicca qui>

 

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Ultimo aggiornamento: 23/11/2020