Con il R.D. 1265/1934, ed in particolare gli artt. 220 e 221, è stato introdotto l’obbligo di doversi munire del cosiddetto “Decreto di Abitabilità” per poter abitare i nuovi edifici, quelli ricostruiti o sopraelevati o quelli esistenti che avessero comunque subito modifiche tali da incidere sulla salubrità degli stessi.
Nel Comune di Genova, a partire dal 1961, oltre al suddetto decreto è stato previsto anche il “Decreto di Usabilità” per quegli immobili o porzioni degli stessi non destinati a uso residenziale
A partire dal 30/6/2003, con l’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380/01 entrambi i suddetti atti amministrativi vengono assorbiti dall’attuale certificato di agibilità.
In Liguria, a far data dal 03/07/2008, con l’entrata in vigore della L.R. 16/08 “Disciplina dell’Attività Edilizia”, le modalità di richiesta e rilascio del Certificato di agibilità, sono state normate dall’art. 37) della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni. Al riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell’art. 37) – terzo comma della summenzionata Legge Regionale, per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nella casistica del secondo comma dello stesso articolo, teneva luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale prescritto dall’art. 26) della medesima Legge.
Tale disposizione regionale è stata abrogata dalla L.R. 4 febbraio 2013 n. 3.
Con il D.Lgs 222/2016 sono state introdotte diverse modifiche al D.P.R. 380/2001. Per quanto riguarda l’agibilità, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.”
Conseguentemente, a partire dal 1 luglio 2017, anche a seguito dell’adozione della modulistica unica nazionale, è divenuta pienamente efficace la procedura relativa alla Segnalazione Certificata di Agibilità “S.C.A.” di cui al già menzionato art. 24) del D.P.R. 380/01. La stessa norma prevede che le Regioni, le Provincie autonome, i Comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinino le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
- R.D. 1265 del 27 luglio 1934
- Legge 47 del 28 febbraio 1985 - Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
- DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Legge 10 del 9 gennaio 1991 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- D.Lgs. 192/2005
- D.M. 37 del 22/01/2008
- L.R. 29/1983 " Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari"
- L.R. 22/2007 e relativo regolamento d’attuazione