Edilizia Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al Permesso di costruire

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La Segnalazione certificata inizio attività in alternativa al Permesso di Costruire può essere presentata in alternativa al Permesso di Costruire per realizzare gli interventi all’art. 23  comma 01 del DPR 380/2001:

  1. gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)
  2. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate
  3. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

L’attività edilizia oggetto di SCIA Alternativa al Permesso di Costruire può essere iniziata a partire dal 30° giorno dalla data di presentazione della stessa.
Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA Alternativa, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.

Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA Alternativa, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.
Per interventi in sottozona AC - Centro storico urbano - del vigente PUC, gli elaborati sopra elencati devono essere integrati con la scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva entrambe da acquisire presso l'Unità Operativa competente per la zona del Centro Storico.
La SCIA Alternativa ha un'efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.
L'esecuzione dei lavori soggetti a Segnalazione certificata di inizio Attività Alternativa rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).

Per la presentazione della SCIA Alternativa dovrà essere incaricato un professionista abilitato (ingegnere,architetto,geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale) che dovrà predisporre un progetto corredato di un'istanza a firma del richiedente.

La presentazione della SCIA Alternativa deve avvenire tramite e secondo le indicazioni della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia sotto indicata, per accedere alla quale è necessario essere dotati di credenziali digitali (SPID) reperibili  attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid:

 

Sportello Unico per l'edilizia

 

Per gli utenti non accreditati è disponibile al seguente link una versione dimostrativa utile per visionare i contenuti della domanda e dei relativi allegati.

Versione dimostrativa per utenti non accreditati

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023