Edilizia Procedura art. 35 Legge 47/85

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Si tratta di una procedura “atipica” che consegue al perfezionamento di una istanza di condono edilizio a seguito dell’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria.

Tale procedura, diversa e distinta da quella prevista dall’art.24) del D.P.R. 380/01, consente, anche in deroga ai requisiti previsti da norme regolamentari, di definire l’assetto di una proprietà edilizia sotto il profilo igienico – sanitario fatto salvo il caso in cui le opere sanate non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica, prevenzioni incendi o infortuni.

Allo scopo di valutare la sussistenza di tali requisiti è previsto, dal punto di vista igienico sanitario, che la domanda di agibilità venga depositata allegando alla medesima il parere preventivamente acquisito presso la ASL 3 “genovese”; qualora tale parere riporti delle prescrizioni, quest’ultime dovranno essere soddisfatte entro il termine assegnato, prima del rilascio dell’agibilità, fornendo apposito attestato rilasciato da parte di tecnico abilitato.

Sul punto è necessario evidenziare che per costante orientamento giurisprudenziale, a prescindere dall’esito della valutazione ASL, non può essere rilasciato certificato di agibilità conseguente all’ottenimento della sanatoria edilizia “condono” qualora le caratteristiche dell’unità immobiliare, sebbene “sanata”, dovessero risultare in contrasto con le disposizioni di cui al  DM 5/7/1975; ciò vale anche quando si tratti di modifiche apportate ad unità immobiliari esistenti che abbiano inciso sui parametri stabiliti dal Decreto.

Nel merito della questione, considerato che prima del formarsi del summenzionato orientamento giurisprudenziale sono stati approvati molti condoni edilizi che presentano criticità rispetto al dettato del D.M. 5 luglio 1975, il Settore SUE ha stabilito indirizzi operativi ad uso dei propri uffici con Determina Dirigenziale n.5/2014 riportata a fondo pagina.

Successivamente alla presentazione della domanda il Comune può chiedere documentazione integrativa, la cui la mancata presentazione entro il termine assegnato causa l'improcedibilità della pratica.

La norma di riferimento (art. 35 L. 47/85) non prevede una specifica procedura per l’acquisizione dell’agibilità; pertanto, in questo particolare caso, la tempistica è quella prevista dalla L. 241/90 ed è pari a 30 gg. (giorni trenta) dalla presentazione della domanda ed in assenza di atti interruttivi.

 

La domanda per il rilascio dell’agibilità conseguente al rilascio di condono edilizio, presentata ai sensi dell’art. 35 della Legge 47/85, deve essere inoltrata utilizzando l’apposita piattaforma

informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia, per accedere alla quale è necessario essere dotati di credenziali digitali (SPID) reperibili  attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid.

La presentazione della domanda per gli utenti accreditati, deve avvenire tramite la piattaforma informatica cui si accede dalla seguente pagina:

Sportello Unico per l'edilizia

Per gli utenti non accreditati è disponibile al seguente link una versione dimostrativa utile per visionare i contenuti della domanda e dei relativi allegati.

  Versione dimostrativa per utenti non accreditati

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Ultimo aggiornamento: 04/07/2019