Demografici Registro della Bigenitorialità

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Il registro amministrativo comunale della bigenitorialità è uno strumento nato per garantire il diritto soggettivo del minore di vedere egualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, sia successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni relative alla sua salute, educazione e istruzione.
Con l’istituzione del registro della Bigenitorialità entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, potendo per ciò renderli partecipi delle comunicazioni che riguardano il minore.
L’iscrizione del registro della Bigenitorialità rappresenta quindi un atto di garanzia e tutela del diritto del minore a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, mitigando la possibilità di mancate comunicazioni da parte di un genitore nei confronti dell'altro. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli indipendentemente dai rapporti intercorrenti fra i genitori.
Il registro ha rilevanza esclusivamente amministrativa, non contrasta con la normativa vigente in materia di Anagrafe e di Stato Civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di diritto civile e comunque riservata allo Stato, né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Può essere iscritto nel registro ESCLUSIVAMENTE il minore, residente nel Comune di Genova .
Su richiesta di:
  • almeno uno dei due genitori e che questi sia titolare della responsabilità genitoriale. Per godimento della responsabilità genitoriale si intende che il genitore non sia stato dichiarato sospeso o decaduto dalla stessa con provvedimento giudiziario e che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l’iscrizione o dell’altro genitoreLa domanda di iscrizione del minore nel registro deve essere presentata on line da uno solo oppure da entrambi i genitori anche disgiuntamente.
L’istanza è presentata in autocertificazione e l’ufficio procederà al controllo sui requisiti della condizione di genitore del minore e sulla sussistenza della potestà genitoriale.
Se il minore è straniero occorre che il genitore richiedente produca l’atto di nascita dal quale si evinca la condizione di genitore.
Se la domanda di iscrizione è presentata da uno solo dei genitori, l’ufficio comunicherà all’altro genitore l’avvenuta richiesta di iscrizione invitandolo a produrre eventuali motivi ostativi all’iscrizione stessa, entro il termine di giorni 40.
Se presenterà nei termini idonea documentazione utile a rigettare la richiesta presentata dall’altro genitore, l’istanza di iscrizione verrà negata, in caso contrario sarà formalmente accolta.
Poiché l’iscrizione del minore nel registro ha il fine di  favorire l’interazione tra i soggetti che debbano rapportarsi con il minore e i genitori, sono annotate nel registro le residenze di entrambi i genitori, presso le quali il minore sarà domiciliato, ma lo stesso  manterrà, naturalmente, la residenza anagrafica.

Ogni eventuale modifica della residenza di uno o di entrambi i genitori, va comunicata tempestivamente, mediante l'apposito modulo, con le stesse modalità di presentazione dell'iscrizione o cancellazione dal Registro.

La cancellazione dal registro può avvenire:
  • su istanza di un genitore;
  • d’ufficio, nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione del minore nel registro.
Si sottolinea che è dovere di ciascuno dei genitori comunicare tempestivamente al Comune e alle istituzioni interessate i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.
 
Su richiesta di uno dei genitori è rilasciata l’attestazione di iscrizione nel registro;
L’attestazione è consegnata solamente ai genitori e figlio e può essere utilizzata dai richiedenti esclusivamente per le finalità del regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.
Anche i terzi possono richiedere la visione dei  dati contenuti nel registro, specificando dettagliatamente  il fine esclusivo di agevolare i contatti con i genitori del minore in ordine ai doveri da assolvere, ai servizi di cui usufruire o alle azioni da comunicare: quanto sopra attraverso la procedura di accesso agli atti
Il Responsabile vaglierà la richiesta contemperando l’interesse, tutelato dal Registro e quello della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art.6 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ:
  1. Il trattamento dei dati del minore non richiede il consenso del genitore nel caso in cui lo stesso sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Civica Amministrazione, titolare del trattamento.
  2. Il Comune mette in atto adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art.32 del Regolamento (UE) 2016/679 nelle comunicazioni dei dati personali contenuti nel registro al genitore, enti, istituzioni, ordini professionali che interagiscono con la vita del minore.

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3334914104

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Il modulo deve essere compilato e firmato da uno o da entrambi i genitori, applicata una marca da bollo da Euro 16,00 (nell'apposita allocazione posta sul modulo) ed inviato in formato PDF all'indirizzo mail: anagrafeweb@comune.genova.it

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Ultimo aggiornamento: 20/09/2023