La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare, può farlo anche in Comune, presentandosi all’ufficio di stato civile.
Questa procedura è consentita solo a determinate condizioni.
Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
La domanda di divorzio può essere presentata trascorso un periodo di separazione ininterrotta dei coniugi di 6 mesi in caso di separazione consensuale o di 12 mesi nei casi di separazione giudiziale.
I coniugi potranno comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Questa modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo se la separazione o divorzio è consensuale e quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, escluso eventuale assegno di mantenimento per il coniuge.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (in base alla casistica) deve essere compilata e sottoscritta da ciascun coniuge e consegnata di persona all’Ufficiale di Stato Civile o trasmessa con posta elettronica all'indirizzo divorzi@comune.genova.it, con allegate le copie dei documenti d'identità validi.
Alla ricezione delle dichiarazioni sono fissate le date degli appuntamenti.
Per promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di minimo 30 massimo 90 giorni.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 con pagamento tramite POS o con bonifico bancario.
Separazione e divorzio davanti all'avvocato
La domanda di divorzio può essere presentata trascorso un periodo di separazione ininterrotta dei coniugi di 6 mesi in caso di separazione consensuale o di 12 mesi nei casi di separazione giudiziale.
Le parti interessate a questa procedura devono rivolgersi ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e tutti gli adempimenti normativi.
La procedura è possibile in assenza o in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica che rilascia nullaosta
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), qualora il PM riscontrasse violazioni nell’ interesse dei figli, è necessaria anche la pronuncia del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’avvocato, una volta ottenuto il nullaosta della Procura, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/culti ammessi o celebrato all’estero.
La documentazione, oltre che consegnata a mano all’Ufficio, può essere inoltrata via pec a: comunegenova@postemailcertificata.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Matrimoni in corso Torino 11.
Riconciliazione dei coniugi
I coniugi legalmente separati che si siano riconciliati possono dichiarare insieme questa loro volontà all'Ufficiale di Stato Civile.