Dove:
Ogni aspetto relativo al pagamento del corrispettivo Canone Unico viene gestito dalla Direzione Politiche delle Entrate -Settore Imposte e Canoni-.
Recapiti:
Direzione Politiche delle Entrate -Settore Imposte e Canoni -
Ufficio Canone Unico -Occupazione Suolo Pubblico-
e-mail: cosap@comune.genova.it
Via Cantore 3 - piano 10°
16149 -Genova-
tel. 0105575 417 - 422 - 430 - 431
fax 010 5575499
Orario di ricevimento pubblico (SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOLO TELEFONICO):
Da lunedì a venerdì h.: 8.30 - 12,30
Pomeridiano: mercoledì h. 14 -16
Come:
Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le modalità del pagamento Pago PA, previste dalla normativa vigente.
Il Comune provvede all’invio degli Inviti di pagamento del canone a tutti i contribuenti. Considerato che Il Canone è in autoliquidazione, in caso di disguidi che determinino il mancato recapito degli stessi, il contribuente è comunque tenuto al versamento di quanto dovuto nei termini e con le modalità stabiliti.
La concessione/autorizzazione di occupazione si rinnova tacitamente di anno in anno fino alla sua scadenza se prevista nell'atto e il canone è sempre dovuto in assenza di espressa richiesta scritta di cessazione, che deve essere rilasciata dal titolare della concessione/autorizzazione allo stesso ufficio competente per il suo rilascio, in data antecedente al suo rinnovo annuale.
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone.
Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione, ma è sufficiente che uno solo paghi il canone, in quanto esso è commisurato alla superficie occupata.
Per le volture in corso d'anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.
Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto, avvenute in assenza di regolare autorizzazione o concessione, queste sono inoltre considerate abusive e pertanto anche sanzionabili a norma del vigente regolamento.
La mancata voltura di preesistente concessione non effettuata entro il termine di 30 giorni da parte del soggetto subentrante è da considerarsi come occupazione abusiva con conseguente applicazione delle relative sanzioni.