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Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l’affissione a cura del Comune, su appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica nonché di quei messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. Oggetto di detto servizio è quindi l’azione rivolta ad affiggere un manifesto in un luogo pubblico per renderne noto il contenuto alla collettività. I manifesti debbono essere affissi sugli spazi autorizzati, su appositi supporti (art. 41 c. 1 D.P.R. 610/1996 e successive eventuali modifiche), e comunque a cura del civico ufficio preposto.

 

Le pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Genova si distinguono in:

  •  affissioni denominate “volanti” relative a manifesti di formato cm 70x100 e cm 100x140 la cui durata è compresa tra un minimo di un giorno fino ad un massimo di sessanta giorni. Esse sono effettuate tutti i giorni - eccetto il sabato, i giorni festivi e i lunedì in cui esce la commerciale - su specifici impianti, all’uopo destinati (lamiere), e individuati dall’ufficio.
  • affissioni denominate “commerciali” relative a manifesti di vario formato la cui durata può essere o di quattordici giorni o di ventotto giorni o di quarantadue giorni o di cinquantasei giorni con decorrenza convenzionale a lunedì alternati. In caso di data di decorrenza coincidente con giorno festivo, la data di decorrenza effettiva slitta al giorno successivo. Esse sono effettuate su specifici impianti, all’uopo destinati e individuati dall’ufficio, denominati “Poster” (cm 600x300 e cm 600x600), “Stendardo” (cm 100x140, cm 140x100, cm 200x140 e cm 140x200) e “Altri impianti commerciali” di varie metrature.
  • affissioni denominate “funebri” relative a manifesti di formato 50x70 la cui durata massima è di 5 giorni.

Chiunque, persona fisica, giuridica, ente e altri, è interessato ad affiggere manifesti sugli spazi sopra individuati è soggetto a farne richiesta al Comune e a pagare, se dovuto, il corrispettivo importo.
 

Ultimo aggiornamento: 03/01/2024