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Dichiarazione IMU

In evidenza: il Decreto Semplificazioni, approvato il 15 giugno 2022 e in vigore dal 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021 al 31 dicembre 2022.  Il Decreto Milleproroghe (D.L.  29 dicembre 2022 n. 198),  in vigore dal 30 dicembre, ha prorogato di ulteriori sei mesi  (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021.

Con decreto del 29 luglio 2022 il Direttore Generale delle Finanze ha approvato il nuovo modello di dichiarazione e le relative istruzioni (vedi allegati in fondo alla pagina)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine fissato per l'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 

La dichiarazione IMU può essere consegnata/spedita all’Ufficio del Protocollo (vedi contatti a fondo pagina) o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Può inoltre essere trasmessa in via telematica

 

Dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2020, in scadenza il 30 giugno 2021

Si riporta la risposta fornita in data 08/06/2021 dal MEF alla seguente  FAQ:

FAQ 1
Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all'emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.
RISPOSTA
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

 

A decorrere dall'anno 2020 per le variazioni avvenute nel corso dell'anno il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo.

Per le variazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 31 dicembre 2020.

 

Ai fini delle agevolazioni previste per  contratti di locazione a canone concordato non va presentata la dichiarazione IMU, essendo prevista una differente modalità di comunicazione (presentazione di copia del contratto di locazione)  

In caso di applicazione delle agevolazioni per l'immobile concesso in comodato gratuito a parente di 1° grado con contratto registrato, la suddetta dichiarazione deve essere redatta prestando particolare attenzione ad indicare:

 

  •  nel campo "11" la riduzione n. 3 relativa al comodato;
  •  nel campo "Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato  o dell'agevolazione, se successiva;
  •  nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
  •  nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
  •  nel campo "Annotazioni", il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 50% della base imponibile oppure  riduzione del 50% della base imponibile e aliquota agevolata del 9,6 per mille), i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.

Dichiarazione Imu-Tasi Enti non Commerciali

Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti ad inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la Dichiarazione IMU/TASI ENC.  Per le variazioni avvenute a decorrere dal 2020 le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili.

 

Allegati
Ultimo aggiornamento: 14/04/2023