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Pagamento del saldo IMU 2013

Il pagamento della rata di saldo dovrà effettuarsi entro il 16 dicembre a conguaglio dell’imposta dovuta versata in sede di acconto, applicando le aliquote fissate dal Comune con la Deliberazione di Consiglio n. 50 del 30.7.2013, consultabile sul sito del Comune alla voce Tasse e Tributi, IMU, Normativa.

Con il Decreto Legge n. 133 del 30.11.2013, in corso di conversione, è stata abolita la rata di saldo IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili :
    a) le abitazioni principali e relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative  pertinenze  dei  soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti  autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale  pubblica, comunque denominati, aventi le stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616
      b)  gli  immobili  di  cui  all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
      c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre 2013, n. 124
      d)  i  terreni  agricoli, anche non coltivati,  se  posseduti  e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
      e) i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di  cui  all'articolo  13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

I codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24 sono:
- 3912 -  IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9),
- 3914 - IMU per i terreni posseduti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti – COMUNE
- 3916 - IMU per le aree fabbricabili – COMUNE
- 3918 -  IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
- 3925 -  IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Occorre precisare che il DL 102/2013, convertito ai sensi di Legge ha previsto che:
Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
Ai fini dell'applicazione di tale beneficio, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il 30 giugno 2014 dichiarazione di variazione IMU. 

Pagamento acconto IMU 2013

Come stabilito dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 per l’anno 2013  non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il versamento della prima rata IMU per l’anno 2013,  per gli immobili diversi da quelli sopra indicati alle lettere a), b) e c), deve essere  effettuato entro il 17 giugno 2013 ed in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione stabilite dal Comune per i dodici mesi dell'anno precedente.
Si evidenzia che il versamento dell’IMU 2013 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
In sede di acconto IMU 2013 i codici tributo da utilizzare sono quindi i seguenti:
• 3912 -  IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9),
• 3916 -  IMU per le aree fabbricabili – COMUNE
• 3918 -  IMU per gli altri fabbricati - COMUNE
• 3925 -  IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
• 3930 - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Le aliquote e detrazione per l’abitazione principale stabilite per l’anno 2013 sono le seguenti:

Aliquota dello 0,58 per cento
Per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.

Aliquota dello 0,58 per cento
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Aliquota dello 0,58 per cento
Per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9  possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Aliquota dello 0,85 per cento
Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune, tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.

Aliquota dello 0,96 per cento
Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale ( e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un’unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2013.

Aliquota dello 0,96 per cento
Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.

Aliquota dello 1,01 per cento
Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU per l’anno 2013.

Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Detrazione

1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

2. La detrazione si applica anche:
a) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata;
b) all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Immobili di categoria D

Si evidenzia che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
Poiché il Comune di Genova ha fissato per tali immobili l’aliquota del 1,06 per cento, la quota che deve essere versata al Comune di Genova è pari a 0,3 punti percentuali,
Si evidenzia che per l’anno 2013 il moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D è stato elevato da 60 a 65 tranne che per i D/5 che è rimasto 80.
I codici tributo per tali immobili sono stati indicati nella Risoluzione Ministeriale n. 33/E del 21.5.2013:
• “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
• “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Si precisa che il codice tributo “3925”  è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.
Si rimanda alle al testo della Risoluzione per il versamento tramite modello F24 Enti Pubblici.

Determinazione della base imponibile e calcolo dell’imposta

La base imponibile della nuova imposta è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e d A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5);
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1;

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria  X l’aliquota prevista.

Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A1, A8 e A9

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione

 

Ultimo aggiornamento: 24/02/2023