Le violazioni IMU
Le violazioni IMU e le relative sanzioni sono stabilite dall'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. Le violazioni vengono contestate mediante notifica di avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, atto che costituisce intimazione ad adempiere.
Modalità di pagamento degli avvisi di Accertamento ed Irrogazione della Sanzioni – Intimazione ad adempiere (violazioni IMU)
Il pagamento dell'avviso di accertamento-intimazione ad adempiere deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento può essere effettuato:
- utilizzando il modello F24 precompilato allegato all’Avviso di Accertamento stesso;
- on line attraverso i servizi on line del Comune di Genova. Per accedere a questo servizio occorre registrarsi secondo la procedura indicata alla voce Registrazione sul sito stesso.
In caso di utilizzo di altro modello di versamento F24 occorre riportare l’identificativo operazione premarcato. In caso di mancato pagamento nei termini suddetti, è prevista l’attivazione delle procedure cautelari e conservative secondo la normativa vigente.
Applicazione riduzione 1/3 della sanzione
Se il pagamento avviene entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria provinciale (sessanta giorni dalla notifica dell'atto) la sanzione eventualmente irrogata per omessa / infedele dichiarazione sarà ridotta a 1/3. N.B. Invece la sanzione irrogata per omesso o parziale pagamento non può essere ridotta a un terzo.
Sanzioni
Le sanzioni sono determinate ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Comunale sull’applicazione dell’imposta municipale propria: - Omesso/parziale/tardivo versamento dell’imposta: 30% dell’imposta dovuta o della differenza; - Tardivo versamento dell’imposta: 30% dell’imposta dovuta. Nel caso di versamenti eseguiti fino a 15 gg di ritardo la sanzione è ridotta ad 1/15 della predetta misura per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 471/97.
Interessi moratori
Gli interessi moratori sono calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di un punto percentuale, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza della prima e/o seconda rata fino alla data di emissione dell’avviso di accertamento, con maturazione giorno per giorno, come stabilito dall’articolo 10 del Regolamento Comunale sull’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.
Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento - intimazione ad adempiere
Il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria prevede la possibilità di richiedere la rateazione del pagamento di un avviso di accertamento-intimazione ad adempiere in situazioni temporanee di disagio economico. La richiesta può essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio ICI - IMU Recupero Evasione tramite consegna a mano/spedizione per raccomandata all’Ufficio del Protocollo.
Riscossione coattiva
La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile. Pertanto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento sui fabbricati. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, il contribuente può presentare apposita istanza per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito. All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Informazioni e riesame degli avvisi di Accertamento - intimazione ad adempiere
Per eventuali informazioni relative all’avviso di accertamento-intimazione ad adempiere è possibile contattare l'Ufficio ICI - IMU Recupero Evasione Qualora vengano rilevati errori alla base dell’emissione dell’avviso di accertamento, è possibile segnalarli tramite un’istanza di riesame. La presentazione dell’istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso. Sulla base delle motivazioni e della documentazione prodotta, il funzionario Responsabile del Tributo provvederà in sede di autotutela all’eventuale annullamento, parziale o totale, dell’atto. E' possibile trasmettere l’istanza alla
Ricorso contro gli avvisi di accertamento - intimazione ad adempiere
Contro gli avvisi di accertamento-intimazione ad adempiere può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546.Dal 1 Luglio 2019 il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D. Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche” mentre i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (per ricorsi di valore inferiori a euro 3.000,00) hanno facoltà di notifica e deposito cartaceo con le modalità previste dall’art. 16 comma 1 dello stesso decreto. Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Politiche delle Entrate – Settore Riscossione e Contrasto all’Evasione – presso Protocollo Generale – Piazza Dante 10, I e II piano – 16121 Genova.