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La domanda di autorizzazione viene presentata, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., su apposito modulo che contiene precise indicazioni su tutta la documentazione richiesta. In caso di documentazione incompleta i termini di rilascio dell’autorizzazione sono sospesi e l’ufficio competente provvede alla richiesta di integrazione. Il modulo è disponibile presso l’ufficio competente e sul sito Internet del Comune di Genova. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche se l’impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione non sia corredata della necessaria documentazione e l’interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell’ufficio competente, la domanda stessa verrà archiviata. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte su apposito modulo da presentare all’ufficio competente. Le istanze o comunicazioni relative alla Pubblicità vanno inviate, se non diversamente specificato, per via telematica mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del Comune di Genova. L’installazione di impianti pubblicitari e l’effettuazione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa da richiedere all’ufficio competente: è vietato pertanto collocare qualunque tipologia di impianto pubblicitario o intraprendere qualsiasi iniziativa pubblicitaria senza la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è personale e cedibile, fermo l’obbligo di notificare al Comune la cessione, pena l’inefficacia della stessa e di procedere necessariamente alla voltura. Le forme di pubblicità temporanee, che non richiedono l’installazione o la messa in opera di appositi impianti, si ritengono legittimamente autorizzate, a seguito disilenzio-assenso formatosi dopo tre giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione, previo pagamento del relativo canone, se dovuto. I cartelli “vendesi/affittasi” degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti ad autorizzazione. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione. È soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata nelle aree mercatali, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti sia sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. Per  quanto riguarda la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, il canone sulla pubblicità può essere ricompreso nel canone di utilizzo delle strutture mediante apposita convenzione. È soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata in ambito ferroviario, portuale, autostradale e demaniale, ove sia visibile da vie e spazi pubblici. Non è soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata all’interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico purché non visibile dall’esterno. L’autorizzazione si perfeziona al pagamento del relativo canone, imposta di bollo e diritti quando dovuti, nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l’autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua. L’autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente Regolamento, per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro cittadino, l’ornato e l’estetica urbana. L’autorizzazione è negata in caso di morosità, definitivamente accertata, del titolare, nel pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari. L’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e fermo restando ogni altro parere e/o autorizzazione di competenza di altre Autorità od Enti, che dovrà essere preventivamente richiesto dagli interessati. Ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto deve essere previamente ed espressamente autorizzata. L’autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti forme di pubblicità temporanea: pubblicità effettuata su veicoli, stendardi e striscioni, è di cinque giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, previo pagamento del canone, se dovuto. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di forme di pubblicità diverse da quelle contenute nei precedenti commi è di cinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di autorizzazione. Entro lo stesso termine di cinquanta giorni saranno comunicati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di diniego interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. I termini previsti saranno interrotti nel caso in cui l’ufficio competente inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse oppure sia necessario acquisire pareri da uffici esterni al Comune. Nel caso di invito a produrre ulteriore documentazione i termini sono sospesi fino al deposito della stessa e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari identificati come insegne di esercizio e/o impianti pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista la procedura autorizzatoria semplificata. Il richiedente inoltra apposita istanza, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, che attesta il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti, e comunica la data di installazione dell’impianto che deve avvenire entro sette giorni dalla presentazione dell’istanza stessa. Il mancato rispetto del termine di sette giorni, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni. Entro cinque giorni, viene rilasciata un’autorizzazione temporanea valida per cento giorni ed è avviato l’iter per il conseguimento dei pareri tecnici. Se non interverranno motivi ostativi all’accoglimento della domanda l’autorizzazione temporanea, allo scadere del termine dei cento giorni, diviene definitiva. In caso di diniego vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione dell’impianto pubblicitario. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d’ufficio, previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva. È possibile avvalersi della procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo in via preventiva il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da allegare all’istanza. Installazione del mezzo pubblicitario, manutenzione e sicurezza. L’installazione del mezzo pubblicitario permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione. È fatto obbligo di: fissare all’impianto apposita targhetta di identificazione secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii.; mantenere l’impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione; effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza; provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica. Quando la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede si osservano le specifiche norme comunali in materia. Gli interessati devono altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, decoro cittadino, estetica urbana, polizia urbana e pubblica sicurezza. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro cittadino e dello stato di manutenzione dell’impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. Il titolare è tenuto a: effettuare verifiche periodiche sullo stato degli impianti e delle eventuali strutture di sostegno; attuare tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza; evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti. Il Comune ha facoltà di richiedere la pulizia, riverniciatura, sostituzione e i lavori di manutenzione dell’impianto pubblicitario secondo le disposizioni in materia di decoro cittadino. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii., dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Gli striscioni telati devono essere ben tesi ed i chiodi di sostegno rimossi dopo l’uso; i pali di sostegno devono essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non deve essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione. Il sistema d’illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, preferibilmente utilizzando sistemi che consentano risparmio energetico. Il titolare dell’impianto pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione all’autorizzazione o alla concessione. Il Comune è sollevato da responsabilità civile e penale derivante dall’esposizione di impianti pubblicitari.

Ultimo aggiornamento: 05/09/2023