Tasse ICI Avvisi di accertamento (violazioni ICI)

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Le violazioni ICI
Le violazioni ICI e le relative sanzioni sono stabilite dall'articolo 16bis del Regolamento Comunale in materia di ICI
Nella sezione relativa alla normativa è disponibile un documento specifico sulla materia delle sanzioni ICI.
Le violazioni vengono contestate mediante notifica i avvisi di accertamento.
Pagamento degli avvisi di Accertamento (violazioni ICI)
Il pagamento degli avvisi di accertamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica,
Il pagamento può essere effettuato:
utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all’Avviso di Accertamento stesso.
on line attraverso il portale dei servizi on line del Comune di Genova. Per accedere a questo servizio occorre registrarsi secondo la procedura indicata alla voce Registrazione sul sito stesso..
In caso di smarrimento del bollettino precompilato il pagamento delle somme oggetto di accertamento può essere effettuato sempre entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, utilizzando un bollettino postale per violazione tributi locali sul conto corrente  1013051808  intestato a  Comune di Genova - Accertamento Tributi Locali Servizio Tesoreria  i cui modelli sono in distribuzione anche presso gli uffici ICI  via di Francia 3.
Modalità pagamento e applicazione riduzione 1/3 della sanzione
Se il pagamento avviene entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria provinciale (sessanta giorni dalla notifica dell'atto) la sanzione eventualmente irrogata per omessa / tardiva comunicazione sarà ridotta a 1/3
N.B. Invece la sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento non può essere ridotta a un terzo.
Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Il Regolamento Comunale ICI prevede la possibilità di richiedere la rateazione del pagamento di un avviso di accertamento in situazioni temporanee di disagio economico. La richiesta può essere presentata utilizzando l'apposito modulo.
Riscossione coattiva
La riscossione coattiva avviene tramite emissione di ruolo con conseguente notifica delle relative cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione competente per territorio.
Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile. Pertanto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento sui fabbricati.
Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, il contribuente può presentare apposita istanza  per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Ricorsi contro gli avvisi di accertamento
Contro gli avvisi di accertamento è proponibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale come descritto nella sezione specifica.

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Ultimo aggiornamento: 20/11/2018