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Sanzioni:

 Per le occupazioni suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applicano, le sanzioni e le indennità previste dalla L. 27.12.2019, n. 160, art. 1, comma 821 e precisamente:

a. l’indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la pubblicità realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre si considerano temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera precedente, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285. 64 II.

c. ai fini del calcolo dell'indennità e della sanzione di cui alle lettere precedenti non si tiene conto di eventuali riduzioni o esenzioni disciplinate dal presente Regolamento.

  • La sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) del precedente comma è applicata anche nel caso in cui le occupazioni o la diffusione dei messaggi siano difformi dall’atto di concessione od autorizzazione.
  • In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari si applica sul canone non versato la sanzione del 30% oltre gli interessi legali.
  • Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  • Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni. 

  • Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse 

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.

Ultimo aggiornamento: 19/09/2023