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Sanzioni:

 Per le occupazioni suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applicano, le sanzioni e le indennità previste dalla L. 27.12.2019, n. 160, art. 1, comma 821 e precisamente:

a. l’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la pubblicità realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre si considerano temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285. 64 II.

  • La sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) del precedente comma è applicata anche nel caso in cui le occupazioni o la diffusione dei messaggi siano difformi dall’atto di concessione od autorizzazione.
  • In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari si applica la sanzione del 30% oltre gli interessi legali.
  • Per tutte le violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  • Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni. 

  • Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse 

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 27.12.1996, n. 296, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore

Allegati
Ultimo aggiornamento: 20/02/2023